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Normative | Post di Sbertani

Lavoro occasione autonomo: obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti

Con l’art. 13 del D.L. 146/2021 è stato introdotto, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’avvio dell’attività svolta dai lavoratori autonomi occasionali.

Per lavoratore autonomo occasionale si intende quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e coordinamento del committente. La prestazione deve essere resa in modo occasionale e pertanto in assenza di prevalenza e abitualità.

Rientrano ad esempio tra i lavoratori occasionali i procacciatori d'affari senza partita iva e i lavoratori autonomi che, in via occasionale e senza partita iva, compiono un'opera o un servizio con la cosiddetta "ritenuta".

In definitiva, nel caso di ispezione, i lavoratori autonomi che non sono stati "comunicati" all'Ispettorato del lavoro, vengono tenuti conto al pari degli irregolari. E le sanzioni possono arrivare fino a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Pertanto fate attenzione e rivolgetevi sempre ad un professionista (il Commercialista o l'esperto Ufficio paghe) per ricevere tutte le indicazioni a riguardo.

Perché ho riportato questa nota? Per due motivi: intanto è importante che gli imprenditori che seguono il mio blog siano informati. E' un servizio anche questo.

Il secondo motivo è legato ad un tema che ritengo molto importante se non delicato: le attività di consulenza erogate da professionisti esperti che si prestano nel dopo lavoro oppure da semplici improvvisati dell'ultima ora.

Lungi da me pensare male, anzi, rispetto moltissimo queste modalità di collaborazione specialmente quando sono erogate da professionisti capaci. In altri casi permettono di lavorare in momenti o in situazioni davvero difficili e precarie. Importante, però, è non capitare nel sottoscala perché nel marketing ci sono tantissimi improvvisati.


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Pubblicato il 11-01-2022

Commento di Sbertani

Con la nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni sulla nuova procedura telematica predisposta dal Ministero del Lavoro e operativa dal 28 marzo 2022, per la trasmissione e gestione delle comunicazioni preventive di avvio di collaborazioni autonome occasionali, accessibile sul portale “Servizi per il Lavoro” del Ministero, tramite SPID e CIE. Per quanto riguarda il periodo transitorio, fino al 30 aprile sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche tramite e-mail. A decorrere dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Pubblicato il 27-04-2022

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