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Imposta sui servizi digitali: qualcosa sta cambiando con l'aiuto della tecnologia

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 23 marzo 2021, n. 3/E, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 con modalità applicative specificate dal successivo Provvedimento del Direttore dell’AgE del 15 gennaio 2021.

Anche se la norma è riservata ad imprese molto grandi, la lettura si è rivelata interessante in quanto mostra l'utilizzo specifico di strumenti tecnico/informatici e gestionali per la determinazione della base imponibile.

Il documento chiarisce innanzitutto l’ambito di applicazione dell’imposta, evidenziando come lo stesso sia caratterizzato da un duplice criterio identificativo:
1) lo svolgimento di attività d’impresa: sono compresi, quindi, le società, gli enti commerciali e non commerciali (limitatamente all’attività commerciale svolta) e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale, sia residenti che non residenti in Italia;
2) il contestuale superamento di due soglie di ricavi, realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo: un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”) e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).

Chiarisce quindi le modalità di calcolo della base imponibile necessarie per determinare se i ricavi sono tassabili o meno in Italia. La circolare fa pertanto riferimento alla geolocalizzazione dell’utente, tenendo conto del luogo in cui si trova il dispositivo utilizzato per accedere all’interfaccia digitale attraverso l'indirizzo IP o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile quali GPS, stazioni radio, WI-FI a cui si connette il dispositivo eccetera.

Oltre ai metodi di geolocalizzazione, che consentono di determinare con sufficiente precisione la posizione fisica dell’utente in un dato momento, la circolare precisa che vi sono anche altre modalità che permettono di raggiungere tale risultato come nel caso di informazioni personali che l’utente mette a disposizione dell’impresa in occasione di un processo di iscrizione o di creazione di un account, cookies, l’indirizzo fisico di spedizione delle merci eccetera.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che le imprese sono tenute a conservare un’apposita documentazione da cui si possano desumere:
a) il funzionamento delle procedure implementate per la localizzazione dell’utente;
b) i dati aggregati o periodici sulle risultanze dei criteri di collegamento adottati;
c) i criteri di collegamento utilizzati in relazione a ciascun servizio digitale;
d) le motivazioni che hanno indotto l’impresa ad utilizzare criteri diversi dall’indirizzo IP.

Il tutto è molto interessante.


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Aggiornato il 24-07-2023

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