Obbligo di comunicazione della PEC per gli amministratori entro il 31 dicembre 2025
L’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale non è una novità assoluta nel nostro ordinamento. Da anni società e imprese individuali devono indicare un indirizzo PEC al Registro delle Imprese, che viene utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per tutte le comunicazioni aventi valore legale. Nel tempo questo obbligo è stato rafforzato, fino ad arrivare alla Legge di Bilancio 2025 che ha esteso il domicilio digitale anche alle figure che amministrano le società.
Non tutti gli amministratori sono obbligati a comunicare una PEC al Registro delle Imprese, ma soltanto alcuni soggetti ben individuati.
Per le imprese costituite in forma societaria, queste ultime devono comunicare il domicilio digitale personale dell’amministratore unico oppure dell’amministratore delegato (o consigliere delegato, consigliere con poteri) o del presidente del consiglio di amministrazione.
Si tratta di cariche tipiche delle società di capitali, delle società cooperative e delle società consortili: sono queste le realtà effettivamente coinvolte dalla nuova disciplina. Sono invece espressamente esclusi dall’obbligo gli amministratori delle società di persone e i soggetti che, nelle società di capitali, ricoprono incarichi diversi, come i semplici consiglieri privi di deleghe o i presidenti di comitati interni.
Con l’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, il legislatore era infatti intervenuto sulle regole di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori, restringendo il perimetro, in modo da concentrare l’obbligo solo sulle figure che hanno effettivi poteri gestori.
Un punto importante da sottolineare è che il domicilio digitale da comunicare è dell’amministratore, non della società.
La norma precisa infatti che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa, né della stessa società né di altre imprese iscritte al Registro. In concreto, l’amministratore unico o delegato dovrà dotarsi di una casella PEC intestata a sé, distinta da quella aziendale, e chiederne l’iscrizione nel proprio fascicolo camerale tramite pratica telematica.
Per quanto riguarda le scadenze, gli amministratori che già ricoprivano la carica al 31 ottobre 2025 devono fare in modo che la società comunichi il loro domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025. Per le nomine successive, l’indicazione della PEC diventa un requisito strutturale: la comunicazione deve avvenire contestualmente alla costituzione della società o al deposito della nomina o della conferma degli amministratori..
Accanto a questo nuovo obbligo per gli amministratori resta, naturalmente, quello già esistente per le imprese. Tutte le società e le imprese individuali devono avere un proprio domicilio digitale iscritto in visura: si tratta della PEC “istituzionale” dell’azienda, che continua a essere il canale principale per le notifiche e le comunicazioni ufficiali, distinto dal domicilio digitale del singolo amministratore.
È bene ricordare che la mancata comunicazione del domicilio digitale non è una mera dimenticanza formale.
Dal punto di vista operativo, il consiglio è certamente quello di non ridurre la questione a un semplice adempimento burocratico. La PEC personale dell’amministratore diventa il canale ufficiale attraverso cui possono transitare comunicazioni delicate: notifiche relative alla carica, atti ispettivi, richieste dell’autorità giudiziaria o degli enti di controllo. Conviene pertanto presidiarla in modo regolare e conservare con cura le ricevute di invio e consegna attivando la funzione di conservazione legale.
Adeguarsi per tempo significa non solo evitare sanzioni, ma anche presidiare meglio la posizione dell’ente e della governance societaria in un contesto dove la comunicazione digitale sta assumendo sempre più valore giuridico.
Questo testo non vuole certamente sostituirsi ad una consulenza o un parere di un esperto in materia, ma essere solamente uno spunto per generare attenzione sull'argomento. Si consiglia pertanto di approfondire la tematica con il proprio commercialista o con i propri consulenti della materia.
Non tutti gli amministratori sono obbligati a comunicare una PEC al Registro delle Imprese, ma soltanto alcuni soggetti ben individuati.
Per le imprese costituite in forma societaria, queste ultime devono comunicare il domicilio digitale personale dell’amministratore unico oppure dell’amministratore delegato (o consigliere delegato, consigliere con poteri) o del presidente del consiglio di amministrazione.
Si tratta di cariche tipiche delle società di capitali, delle società cooperative e delle società consortili: sono queste le realtà effettivamente coinvolte dalla nuova disciplina. Sono invece espressamente esclusi dall’obbligo gli amministratori delle società di persone e i soggetti che, nelle società di capitali, ricoprono incarichi diversi, come i semplici consiglieri privi di deleghe o i presidenti di comitati interni.
Con l’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, il legislatore era infatti intervenuto sulle regole di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori, restringendo il perimetro, in modo da concentrare l’obbligo solo sulle figure che hanno effettivi poteri gestori.
Un punto importante da sottolineare è che il domicilio digitale da comunicare è dell’amministratore, non della società.
La norma precisa infatti che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa, né della stessa società né di altre imprese iscritte al Registro. In concreto, l’amministratore unico o delegato dovrà dotarsi di una casella PEC intestata a sé, distinta da quella aziendale, e chiederne l’iscrizione nel proprio fascicolo camerale tramite pratica telematica.
Per quanto riguarda le scadenze, gli amministratori che già ricoprivano la carica al 31 ottobre 2025 devono fare in modo che la società comunichi il loro domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025. Per le nomine successive, l’indicazione della PEC diventa un requisito strutturale: la comunicazione deve avvenire contestualmente alla costituzione della società o al deposito della nomina o della conferma degli amministratori..
Accanto a questo nuovo obbligo per gli amministratori resta, naturalmente, quello già esistente per le imprese. Tutte le società e le imprese individuali devono avere un proprio domicilio digitale iscritto in visura: si tratta della PEC “istituzionale” dell’azienda, che continua a essere il canale principale per le notifiche e le comunicazioni ufficiali, distinto dal domicilio digitale del singolo amministratore.
È bene ricordare che la mancata comunicazione del domicilio digitale non è una mera dimenticanza formale.
Dal punto di vista operativo, il consiglio è certamente quello di non ridurre la questione a un semplice adempimento burocratico. La PEC personale dell’amministratore diventa il canale ufficiale attraverso cui possono transitare comunicazioni delicate: notifiche relative alla carica, atti ispettivi, richieste dell’autorità giudiziaria o degli enti di controllo. Conviene pertanto presidiarla in modo regolare e conservare con cura le ricevute di invio e consegna attivando la funzione di conservazione legale.
Adeguarsi per tempo significa non solo evitare sanzioni, ma anche presidiare meglio la posizione dell’ente e della governance societaria in un contesto dove la comunicazione digitale sta assumendo sempre più valore giuridico.
Questo testo non vuole certamente sostituirsi ad una consulenza o un parere di un esperto in materia, ma essere solamente uno spunto per generare attenzione sull'argomento. Si consiglia pertanto di approfondire la tematica con il proprio commercialista o con i propri consulenti della materia.
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Aggiornato il 11-12-2025