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Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale. Dal 10 ottobre cosa cambia per professionisti e imprese

Legge italiana IA 2025
Post di Sbertani | Pubblicato il 20-10-2025 | 5 min di lettura
Dal 10 ottobre 2025 è entrata ufficialmente in vigore la Legge n. 132/2025, la prima legge italiana dedicata all’intelligenza artificiale. Un provvedimento atteso, che si affianca al Regolamento europeo (UE) 2024/1689 – AI Act, per creare un quadro normativo coerente anche a livello nazionale. L’obiettivo è definire principi di trasparenza, sicurezza e responsabilità, ma anche valorizzare l’innovazione e il ruolo umano nell’uso delle tecnologie intelligenti.

A parte tutti i corretti limiti in ambito di particolare interesse e sensibilità già trattati dall'AI Act europeo, tra le novità più rilevanti per chi opera nel mondo professionale spicca l’articolo 13, che disciplina in modo esplicito l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività dei professionisti. La norma chiarisce che l’IA può essere impiegata solo in modo strumentale o ausiliario, come supporto tecnico, linguistico o organizzativo.

Il professionista resta sempre responsabile del risultato e deve garantire la prevalenza dell’intervento umano, comunicando al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni sui sistemi di IA utilizzati. Non si parla di etichettare ogni documento o contenuto prodotto, ma di assicurare trasparenza nel rapporto fiduciario con il cliente. In altre parole, l’obbligo è contrattuale, non “editoriale”.

L’IA non è un sostituto, ma certamente può essere un alleato operativo. Correggere un testo, elaborare dati, creare bozze o suggerire alternative lessicali rientrano nell’uso consentito, purché resti chiara la supervisione e la competenza del professionista.

Ovviamente, qualora si producano contenuti idonei a ingannare le persone (ad es. ricostruzioni realistiche/deepfake), restano applicabili le norme generali su potenziali contenuti diffamanti, pratiche ingannevoli e appunto fake news. In tali casi è buona prassi indicare che il contenuto prodotto è stato realizzato con sistemi di IA, garantire la tracciabilità dell’output e attivare una procedura interna di gestione di eventuali incidenti.

Non solo, altro passaggio importante è l’articolo 25, che modifica la storica Legge 633/1941 sul diritto d’autore. Viene ribadito che solo le opere che costituiscono frutto del lavoro intellettuale umano possono godere della piena tutela del diritto d’autore.

In pratica: un testo, un disegno o una fotografia generati interamente da un algoritmo non possono essere “firmati” come opere protette, ma un contenuto creato da una persona con l’aiuto dell’IA resta tutelato se l’apporto umano è sostanziale. Una distinzione che diventa fondamentale per chi lavora nella comunicazione, nel marketing e nella produzione di contenuti digitali.

Trasparenza, non burocrazia

Il senso complessivo della legge non è quello di introdurre nuovi adempimenti, ma di fissare regole di correttezza e trasparenza. Per i professionisti riuniti in Ordini e Professioni regolamentate, verranno sicuramente prodotte linee guida dagli ordini di riferimento. Per i consulenti e i professionisti non regolamentati, la norma vale ugualmente.

Come comportarsi? Chi usa strumenti di IA per attività marginali – ad esempio la correzione linguistica di un documento o l’ottimizzazione stilistica di un testo – il mio pensiero è che può semplicemente indicare nei contratti di collaborazione, nelle Note legali o nella Policy aziendale quali strumenti vengono impiegati in modo strumentale, per quale attività e comunque che l'incarico viene svolto sotto revisione umana. Non serve segnalare ogni contenuto prodotto né creare nuovi trattamenti privacy se non vengono trattati dati personali.

Il mio pensiero applicativo è che il professionista, una volta informati i propri referenti attraverso una dettagliata informativa preventiva (Informativa generale da indicare nelle Note legali e in una clausola nelle condizioni d’incarico o contrattuali), possa gestire l’uso dell’IA con equilibrio, distinguendo tra ciò che è marginale e ciò che merita un’informazione specifica perché potenzialmente "a rischio".

Come esempio, in fase operativa, si potrebbero adottare due approcci pratici:

A) Quando non mettere nulla (caso tipico)
– Intervento strumentale e marginale (grammatica, punteggiatura, impaginazione, micro-riformulazioni);
– Nessun dato personale nel prompt o nell’output generato dall'IA;
– Controllo umano e responsabilità piena del professionista.

B) Quando mettere una riga di trasparenza nel documento prodotto
– Parti sostanziali sviluppate o rielaborate con il supporto di strumenti di IA (non solo ritocchi), anche se successivamente verificate dal professionista: la nota tutela la trasparenza e riduce i rischi interpretativi;
– Presenza di contenuti realistici potenzialmente fuorvianti, come immagini o testi che simulano persone o eventi reali;
– Richiesta espressa del cliente o prescrizioni/linee guida degli Ordini professionali.

Credo che possa essere questa una logica trasparente: si comunica l’uso dell’IA quando è rilevante per il destinatario, ma senza trasformare in un adempimento formale ogni banale correzione lessicale o un foto ritocco marginale, che si potrebbero gestire con lo stesso risultato senza l'uso di IA ma in modo più lento e dispersivo.

Per un professionista, l'uso senza adeguata supervisione critica umana dei contenuti prodotti rimarrebbe comunque una fattispecie non conforme. Sollevo però un caso: se fossimo in presenza di processi automatizzati gestiti da software certificati di terzi parti ma fuori da un nostro controllo diretto, sarebbe opportuno indicarlo espressamente oppure basterebbe riportarli nell'informativa generale preventiva?

Importante è mantenere un equilibrio che tutela il cliente e al tempo stesso lascia spazio all’innovazione e all'ottimizzazione delle procedure soprattutto dove l'intelletto umano risulta meno necessario.

Come si applica alle aziende

Per le aziende, a parte ambiti particolarmente delicati come in quello sanitario, giudiziario e nella cyber sicurezza, che potrebbero sfruttare sistemi di IA in processi automatizzati o di valutazione, in generale la Legge 132/2025 non introduce adempimenti burocratici aggiuntivi rispetto all’AI Act se non in materia di lavoro, garantendo in questo specifico caso l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni e l'integrazione delle informative nel caso di utilizzo di sistemi di IA.

La Legge si configura come uno strumento di orientamento e transizione, che mira a guidare professionisti e imprese nell'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, in attesa dei decreti attuativi che nel prossimo futuro ne definiranno modalità, limiti e standard operativi, forse, caso per caso.

Ovviamente, questo testo non deve essere considerato un parere legale, per il quale è sempre opportuno rivolgersi a professionisti esperti in materia.

Riferimenti normativi: Legge 23 settembre 2025 n. 132, pubblicata in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025
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