EAA

Normative | Post di Sbertani

Accessibilità digitale (EAA): chi è davvero obbligato ad adeguarsi secondo la normativa italiana

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, l’Italia ha recepito la direttiva europea sull’accessibilità, nota come European Accessibility Act (EAA). Questa norma introduce obblighi specifici per alcune categorie di prodotti e servizi digitali, imponendo l’adozione di standard tecnici precisi entro scadenze definite. Tuttavia, è importante chiarire che non tutte le aziende e non tutti i siti web rientrano automaticamente in questo obbligo. La legge italiana, infatti, delimita in modo molto netto chi deve adeguarsi e chi no.

Innanzitutto, va chiarito che la normativa si applica ai servizi e prodotti digitali offerti da imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese. Sono quindi soggette al rispetto della norma tutte le aziende con più di dieci dipendenti oppure con un fatturato annuo o bilancio superiore a due milioni di euro.

Le microimprese, ovvero quelle con meno di dieci addetti e con ricavi o bilancio inferiori alla soglia indicata, sono escluse dall’obbligo per quanto riguarda i servizi digitali, anche se restano comunque tenute al rispetto della normativa per l’eventuale commercializzazione di prodotti assoggettati (come ad esempio terminali di pagamento o dispositivi digitali per il pubblico). A queste imprese viene riservato un trattamento "semplificato" in quanto possono invocare l’onere sproporzionato per adeguare i prodotti ma non sono obbligate a predisporre immediatamente la documentazione formale, pur rimandendo in grado di giustificare la valutazione su richiesta dell’autorità competente.

Il cuore del decreto, però, è l’articolo 1, che definisce in modo preciso quali sono i servizi digitali che devono essere resi accessibili.

Si tratta, in particolare, dei servizi di comunicazione elettronica come le piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, dei servizi che danno accesso a contenuti audiovisivi (quali lo streaming o la televisione on demand), dei siti web e delle app mobili relativi al trasporto passeggeri (quindi utilizzati da compagnie ferroviarie, aeree, marittime o da operatori del trasporto urbano e regionale), dei servizi bancari rivolti al consumatore, della distribuzione di e-book e software per la lettura digitale, e infine di tutti quei servizi di commercio elettronico che permettono la conclusione di contratti online con il consumatore.

È importante sottolineare che il decreto non prevede un obbligo generalizzato di accessibilità per tutti i siti web, né per tutte le aziende non micro. L’obbligo si applica esclusivamente a quelle realtà che offrono, al pubblico, uno o più dei servizi sopra elencati.

Ne consegue che un sito vetrina o informativo, anche se pubblicato da una PMI o da una grande impresa, non è soggetto all’EAA se non rientra nei casi specificamente previsti. Allo stesso modo, un portale aziendale dedicato alla sola promozione di corsi di formazione in presenza, privo di funzionalità di e-commerce o di strumenti digitali per l’erogazione online, non rientra nell’ambito della norma.

Il decreto prevede che l’obbligo di adeguamento entri in vigore dal 28 giugno 2025 per i nuovi servizi e prodotti digitali, mentre i servizi già esistenti dovranno essere resi conformi entro il 28 giugno 2030. Per i terminali già installati, come ad esempio i chioschi self-service o i POS, è concesso un periodo massimo di utilizzo di vent’anni, con termine ultimo al 28 giugno 2045.

In caso di inadempienza, la normativa prevede sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 40.000 euro. L’attività di vigilanza è affidata all’AgID per i servizi digitali, mentre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si occupa dei prodotti. È inoltre prevista la possibilità, per le imprese, di dichiarare che l’adeguamento comporterebbe un onere sproporzionato, purché la documentazione venga conservata per almeno cinque anni e sia disponibile per eventuali controlli.

In conclusione, il Decreto Legislativo 82/2022 non introduce un obbligo generalizzato di accessibilità per tutti i siti web o servizi online, ma definisce con precisione chi è obbligato e in quali casi. Chi non rientra nelle categorie e nei settori specificamente indicati non è tenuto ad adeguarsi, sebbene l’adozione volontaria dei principi di accessibilità resti una buona prassi consigliata per garantire un’esperienza digitale inclusiva e moderna.

Ovviamente quanto riportato non è da considerarsi al pari di un parere legale e pertanto non lo sostituisce. Infatti è sempre consigliabile consultare un professionista o un'azienda specializzata in materia per valutare attentamente la propria posizione e quindi la necessità o meno di adeguarsi.

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Pubblicato il 23-06-2025

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